Settembre 29, 2023

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Sintesi Applicazione dei diritti sui generis in Italia: recente sentenza del Tribunale IP di Roma

Sintesi Applicazione dei diritti sui generis in Italia: recente sentenza del Tribunale IP di Roma

La Corte Distrettuale della Camera di Roma IP ha emesso un’interessante sentenza sommaria in merito alla sicurezza di un database maker. Sui generi Diritti.

Una società italiana fornisce un archivio consultabile online di aste giudiziarie – un’attività rigorosamente regolamentata in Italia – richiesta d’urgenza. Ex Divisione L’ordinanza restrittiva contro la società di consulenza immobiliare locale ha ristrutturato una parte del suo database sul sito web della ricorrente e su siti web di terzi, sostenendo che il convenuto aveva estratto dall’archivio della ricorrente documenti e immagini contrassegnati da filigrana. Prima di caricare i contenuti estratti nel proprio database, il convenuto ha tentato di rimuovere da essi la filigrana della ricorrente.

La corte ha ritenuto che il richiedente avesse fornito un importo sufficiente Vista primaria Evidenza che il database delle aste online è il risultato di importanti investimenti in finanza, tecnologia e risorse umane Sui generi Tutela dei diritti secondo la legge italiana sul diritto d’autore.

In relazione alla violazione, il tribunale ha citato la legge italiana sul diritto d’autore, che, tra l’altro, dà attuazione all’ordinanza 96/9 sulla tutela giuridica delle banche dati. Vieta l’estrazione o il riutilizzo ripetitivo e sistematico di parti non importanti di una banca dati che possano contraddire il normale utilizzo della banca dati o arrecare un danno irragionevole al creatore della banca dati.

Agli occhi del giudice, il riutilizzo da parte della convenuta dei contenuti prelevati dalla banca dati della ricorrente ha arrecato un ingiustificato pregiudizio a quest’ultima interrompendo la leale concorrenza nel mercato immobiliare; In particolare, confondendo la fonte dei dati e consentendo al convenuto di accettare la decisione dell’investimento della ricorrente, godendo così di un indebito vantaggio competitivo.

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A sostegno della sua giustificazione, la corte ha citato la Corte di giustizia Innoveb La sentenza (causa C-202/12) ha fornito al giudice una definizione più ampia del concetto di “riutilizzo”, che chiarisce che esso implica qualsiasi atto di messa a disposizione del pubblico senza il permesso del creatore della banca dati. I risultati del suo investimento, perdendo così il ritorno, aiuteranno a recuperare il costo di tale investimento.

Per quanto riguarda il rischio di danno irreparabile – nel diritto processuale civile italiano è necessario prevedere soluzioni di emergenza – il tribunale ha stabilito che qualsiasi comportamento che impedisca la concorrenza illimitata nel mercato, soprattutto in violazione dei diritti di PI, non si verifica naturalmente. Una trasformazione facilmente modificabile del mercato e della concorrenza in generale, consentendo agli attori di agire al di fuori della legge.

Sulla base di ciò, il tribunale ha emesso un’ordinanza Ex Divisione Ordinanza cautelare cautelare, che intima al convenuto di rimuovere dalla propria banca dati i contenuti estratti dalla banca dati della ricorrente e di impedirne ulteriori atti di riutilizzo.

All’udienza di conferma, la convenuta ha fatto valere che le parti non erano concorrenti poiché il ricorrente realizzava i suoi proventi nel settore pubblico e la convenuta prestava personalmente i suoi servizi.

Entrambe le parti operavano nel vasto mercato delle aste immobiliari e si infiltravano facilmente nel mercato dell’altra, almeno come potenziali concorrenti e questa argomentazione è stata respinta dal tribunale.

Pertanto, il tribunale ha confermato Ex Divisione Ordine restrittivo e condannato il convenuto al pagamento delle spese processuali e legali.

Tale decisione non è stata impugnata ed è definitiva a meno che non sia ribaltata nel procedimento di piena ammissibilità.

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