A seguito di una consultazione pubblica nel 2018 da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano, l’Italia ha adottato norme di applicazione secondaria sui siti web comparativi a seguito del PAT.
Secondo la legge 2014/92 / UE (“PAD”) attuata in Italia ai sensi della legge bancaria integrata italiana (“CBA”), i fornitori di servizi di pagamento (“PSP”) che forniscono conti di pagamento ai consumatori sono tenuti a partecipare a uno o più siti web quando si confrontano le offerte di conti di pagamento Ci sarà libero accesso per i consumatori (i cosiddetti siti web di confronto). L’ACB determina i requisiti che devono essere soddisfatti dai siti web di confronto, compresa l’indipendenza operativa dai PSP, il trattamento equivalente per i PSP e la divulgazione di criteri basati sul confronto. Inoltre, tali siti web dovrebbero consentire ai consumatori di confrontare le commissioni addebitate dai PSP come minimo per i servizi inclusi nell’elenco dei “ servizi più rappresentativi legati al conto tariffario a livello nazionale ” pubblicato dalla Banca d’Italia il 27 aprile 2018 (disponibile Qui Solo in italiano) (collettivamente “requisiti CBA”). I provvedimenti secondari di attuazione delle suddette norme sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale italiana del 20 marzo 2021 con Ordinanza Ministeriale del 20 dicembre 2020 (“Ordinanza”). Di seguito una breve panoramica delle principali disposizioni dell’Ordine:
- Certificazione di conformità: I proprietari di siti Web comparativi sono tenuti a ottenere un certificato di conformità su base annuale, ovvero i siti Web pertinenti soddisfano i requisiti CBA, emessi da un organismo di valutazione della conformità (come definito dal regolamento (CE) n. 765/2008). Il provvedimento stabilisce inoltre le regole per la sospensione e la revoca della predetta certificazione;
- Valutazione di conformità: Il Sistema di Valutazione della Conformità deve seguire una specifica procedura di valutazione specificata nell’Ordine;
- Relazione alla Banca d’Italia: I titolari di tali siti di confronto sono tenuti a depositare presso la Banca d’Italia una relazione del Comitato di Valutazione della Conformità conforme ai requisiti CBA entro il 31 dicembre di ogni anno;
- Termini e condizioni per il confronto: I PSP sono tenuti a fornire al proprietario del sito Web i dati necessari per il confronto al momento dell’adesione al sito Web di confronto e in caso di modifiche a tali dati. L’ordine specifica i termini e le modalità di tali flussi informativi;
- Escludi PSP dai siti Web di confronto: I proprietari di siti Web di confronto possono escludere i PSP dai confronti nei casi specifici specificati nell’Ordine (ad esempio, quando il proprietario del sito Web di confronto PSP non fornisce i dati richiesti entro i termini specificati nell’Ordine). Tale esenzione deve essere tempestivamente comunicata alla Banca d’Italia e al relativo PSP.
Prossimi passi
Ordine (disponibile) Qui Solo in italiano) entrò in vigore il 19 marzo 1921. I siti web comparativi e i PSP dovrebbero tenere conto dei requisiti specificati nell’Ordine nella loro attività.
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