Ordinanza n. 13/2023 introduce attese misure di semplificazione nel settore delle rinnovabili.
Ordinanza n. 13/2023 Il 24 febbraio 2023 vide la Gazzetta Ufficiale Nazionale n. (Decreto) emanato nel 47 L’ordinanza dà attuazione al Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) e introduce la tanto attesa semplificazione. Attività nel settore delle rinnovabili.
Il decreto è entrato in vigore il 25 febbraio 2023 e dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione pena la decadenza degli effetti.
Pertanto le disposizioni di cui sopra potranno essere oggetto di ulteriori revisioni e consolidamenti.
Tuttavia, il decreto dimostra l’intenzione del governo di sviluppare il mercato delle energie rinnovabili riducendo i vincoli normativi che hanno finora ritardato l’iter autorizzativo.
Tra le suddette misure di semplificazione si segnalano in particolare:
(a) facilitare la procedura per la concessione dell’Unità di Autorizzazione (UA);
(b) Rinuncia alla Verifica Preliminare di Interesse Archeologico (VPIA);
(c) aree idonee all’installazione di impianti rinnovabili;
d) frantoi non autorizzati e servitù naturali;
(c) ulteriore semplificazione della “Procedura Autorizzativa Semplificata” (PAS);
(f) Semplificazione della procedura per la costruzione del sistema di accumulo elettrochimico.
Cambiamenti chiave a colpo d’occhio
Agevolare la procedura di rilascio AU
Procedura per il rilascio di AU (ossia titolo autorizzativo per la costruzione e l’esercizio di impianti rinnovabili 387/2003 articolo del decreto legge n. 12, come successivamente modificato) è semplificato nella vegetazione ubicata nelle aree protette e nelle zone limitrofe. In particolare, in relazione alle piante ricadenti in queste zone:
(a) L’AU dispone anche di una valutazione dell’impatto ambientale (VIA). Di conseguenza, la procedura dettagliata per il rilascio di AU è stata aumentata da 90 a 150 giorni. Per i procedimenti di VIA in corso alla data di entrata in vigore del decreto, il nuovo procedimento AU può iniziare prima del ricevimento del provvedimento di VIA;
(b) La partecipazione del Ministero della Cultura al processo dell’UA non è più richiesta Decreto Legislativo n. Progetti ubicati in aree soggette a tutela paesaggistica ex 42/2004, tali progetti sono sottoposti a VIA.
(c) Semplificazione delle procedure della Conferenza di Servizi: la riunione di tutte le autorità competenti coinvolte nel processo di accreditamento è semplificata da:
(i) introdurre la responsabilità (piuttosto che la discrezionalità) a un comitato direttivo semplificato (dove tutti i commenti e le approvazioni sono condivisi digitalmente e le riunioni sono remote); E
(ii) Ridurre da 60 a 30 giorni il periodo obbligatorio per ciascuna autorità per esprimere il proprio parere (solo 45 giorni per gli interessi di tutela del territorio, dell’ambiente e della salute).
Esenzione VPIA
L’emissione della determinazione VIA non è più soggetta alla preventiva ricezione dell’approvazione VPIA e, di conseguenza, non è più richiesta l’applicazione post-VIA. Ordinanza n. Art. 23 del 152/2006 (Codice Ambiente).
Aree più adatte per l’installazione di impianti rinnovabili
Aree rilevanti individuate Ordinanza n. 199/2021 Conseguentemente sono state incrementate le aree di rispetto (ovvero la distanza minima da rispettare nella realizzazione di un impianto rinnovabile) associate ai beni soggetti a tutela paesaggistica. Di conseguenza, la buffer zone degli impianti eolici è stata ridotta da 7 km a 3 km e la buffer zone degli impianti fotovoltaici da 1 km a 500 m.
Frantoi abusivi e servitù naturale
Possono essere installati senza alcuna autorizzazione i seguenti impianti:
(d) Impianti agrofotovoltaici, purché:
(i) vegetazione ubicata in aree agricole non ricadenti in aree protette, ovvero comprese nelle cosiddette “aree;Rede Natura 2000”;
(ii) gli impianti sono costruiti da agroimprenditori o società di joint venture, insieme a produttori di energia elettrica;
(iii) Moduli fotovoltaici installati a 2 metri o più sotto terra; E
(iv) Gli impianti fotovoltaici sono compatibili e integrati con le attività agricole.
(d) Turbine eoliche fino a 20 kW situate all’esterno:
(i) aree protette o aree denominate “Rete Natura 2000”; E
(ii) Aree urbane di rilevante valore storico, artistico o ambientale, purché di altezza non superiore a 5 metri.
Se le turbine eoliche devono essere installate in aree protette, in questo caso deve essere richiesta la preventiva autorizzazione (rilasciata entro 45 giorni) all’autorità territoriale competente. Trascorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna deliberazione, la proposta si intende approvata.
(f) impianti fotovoltaici a terra (comprese le opere e le infrastrutture connesse); 199/2021 D.Lgs. n. 22-pisI predetti stabilimenti sono ubicati nelle seguenti zone:
(i) discariche industriali, artigianali e commerciali o chiuse e bonificate o discariche o cave o aree di cave che non possono essere ulteriormente sfruttate; E
(ii) Non soggetto a vincoli fondiari. Se l’area è soggetta a vincoli topografici, il relativo piano deve essere preventivamente presentato all’autorità competente che può respingere il piano entro i successivi 30 giorni.
Inoltre, non è più richiesto il parere della Soprintendenza competente per la vegetazione realizzata nelle limitrofe aree di tutela paesaggistica.
Un’ulteriore semplificazione della PAS
Istituito sotto PAS Ordinanza n. 6 della 28/2011 Modificato per rendere più chiaro e trasparente il meccanismo del silenzio assenso. La PAS si ottiene attraverso il meccanismo del silenzio-assenso dopo 30 giorni dalla presentazione della domanda PAS senza alcuna contestazione da parte del Comune. Oltre alle modifiche introdotte dal decreto, il richiedente dovrà inviare copia della domanda di lasciapassare oltre tale termine.
Per la regione ammissibile, quest’ultima può emettere un bollettino regionale ufficiale entro i successivi 10 giorni. Il termine di legge applicabile per l’impugnazione della PAS decorre dall’effettiva pubblicazione dell’istanza PAS nel Bollettino Ufficiale Regionale.
Semplificare il processo di costruzione di un sistema di accumulo elettrochimico
La realizzazione di sistemi di accumulo elettrochimico può essere approvata dalla PAS nel caso in cui i relativi sistemi di accumulo siano affiancati ad impianti di produzione di energia rinnovabile (approvati ma non operativi o già operativi), indipendentemente dal fatto che nuove aree siano occupate o meno.
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