La nuova legge finanziaria italiana 2023 ha introdotto diversi nuovi obblighi fiscali retroattivi (!) per i residenti italiani che detengono criptovalute.
Insieme all’obbligo di registrazione delle criptovalute nel modulo RW, la legge stabilisce che le criptovalute non siano più integrate con le valute estere, introducendo un nuovo evento di tassazione sui redditi vari, comprese le plusvalenze da vendita di criptovalute e se superano €. 2.000 per ciascun periodo d’imposta, realizzato mediante riscatto, vendita, cessione o detenzione Cripto-asset.
Al contrario, gli scambi tra criptovalute con funzioni simili non sono tassati. Pertanto, nonostante la poca chiarezza del provvedimento normativo, se un soggetto realizza una plusvalenza e vende BTC contro ETH, tale tassazione può essere considerata differita, mentre se un soggetto vende BTC contro una stablecoin, considerando che la stablecoin non ha la stessa funzione. BitcoinL’operazione è soggetta a tassazione.
Le plusvalenze sono soggette a un’imposta alternativa del 26%
Trattamento fiscale delle criptovalute in Italia
È stata inoltre introdotta un’opportunità per i detentori di criptovalute di rivalutare le proprie criptovalute dal 1° gennaio 2023 pagando un’imposta sul reddito alternativa all’aliquota del 14% invece del 26% del valore odierno.
Quindi titolari Criptovalute L’esercizio di questa opzione aumenterebbe praticamente il prezzo imponibile e risparmierebbe il 12% di tassazione. L’imposta può essere pagata in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo fino al 30 giugno 2023, con interessi al tasso del 3% annuo sulle rate precedenti.
Se il contribuente non dichiara i suoi cripto-asset durante la compilazione modulo RWSe non guadagna alcun reddito durante quel periodo fiscale, deve pagare un importo ridotto dello 0,5% (all’anno) del valore delle cripto-attività non dichiarate.
Se invece il contribuente realizza redditi nel periodo d’imposta, deve presentare istanza Agenzia delle Entrate (Agenzia delle Entrate) Pagare un’imposta alternativa pari al 3,5% del valore dei cripto-asset detenuti alla fine di ogni anno o al momento del realizzo e un importo aggiuntivo pari allo 0,5% del suddetto valore per ogni anno. Pena e interessi.
La norma ha introdotto la possibilità per i titolari di criptoattività in deposito presso intermediari finanziari residenti di optare per il normale regime dichiarativo in luogo del regime del “risparmio gestito” in relazione al pagamento delle imposte relative alle plusvalenze. Oppure il cosiddetto regime del “risparmio gestito”.
Si segnala, infine, che il legislatore intende estendere il tetto all’applicazione dell’imposta di bollo all’aliquota del 2 per mille annuo sul valore dell’immobile. Il loro oggetto include cripto-asset e obblighi di comunicazione periodica ai clienti, anche in casi ipotetici in cui non viene inviata o redatta alcuna comunicazione.
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